Amministrazione condominiale: a chi rivolgersi e come mettersi in proprio

Mar 30

PUBBLICATO DA: Admin| DATA: 30/03/2016 Share on Google+

Siete di Torino e non siete soddisfatti dell'operato dell'attuale amministrazione del vostro condominio? Avete appena acquistato un appartamento in un nuovo plesso? O semplicemente volete capirne di più della gestione per proporvi come amministratore condominiale? Non preoccupatevi,in seguito troverete tutto quello che cercate, da associazioni (nazionali e locali) di amministratori, alla regolamentazione del codice Civile ed ai conseguenti requisiti.

Sicuramente un requisito base che uno studio di amministrazioni condiminiali deve avere è l'iscrizione all'ANACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. ANACI raggruppa circa 8000 amministratori in tutta Italia, che gestiscono dai 50 ai 100 condomini ciascuno. Nata nel 1995, ora è presente in tutte le provincie e, oltre alle mere funzioni d'associazione, è impegnata in formazione e informazione sulla figura dell'amministratore condominiale. Altro requisito, fondamentale nelle amministrazioni condominiali Torino, è l'iscrizione all'ALAC, l'Associazione Liberi Amministratori Condominiali. Come la sovracitata ANACI, svolge formazione base e permanente, e può vantare di esser stata la prima associazione professionale, inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Ec onomico, ad esser abilitata a rilasciare l'attestato di qualità previsto dalla legge 4/2013. Fornisce inoltre un servizio di sportello, utilizzabile in caso di contenzioso tra cittadino e professionista. Nella ricerca di uno studio di amministrazione, il sito web di ALAC Torino, fornisce la possibilità di conoscere l'iscrizione all'associazione del suddetto studio (http://www.alac.torino.it/elenco-iscritti/).
Ma quali sono le funzioni e le attività di uno studio di amministrazione condominiale? In primis la contabilità: gestione spese generali, come il riscaldamento, o straordinarie; gestione di ritenute d'acconto e altri adempimenti fiscali e redazione di bilanci. Inoltre stipulano e registrano contratti, redigono quadri AC e il Mod.770 (dichiarazione dei redditi presentato da un sostituto d'imposta) e gestiscono la ripartizione delle spese tra i condomini e risolvono eventuali contenziosi venutesi a creare all'interno dello stabile.
Infine, possono avvalersi di collaborazioni nei più disparati ambiti, a seconda delle esigenze dello stabile, privato o commerciale che sia: dai fabbri agli architetti, dalle imprese edili e di pulizie a geometri e ragionieri.

Ma se vi ritenete in grado di sopperire tutte queste peripezie appena elencate, sappiate che l'assemblea dei condomini non è obbligata a nominare un amministratore professionale. E' possibile nominare qualsiasi persona fisica o persona giuridica (società) che soddisfi i requisiti elencati nell'art.71-bis del Codice Civile.
La persona, per poter esser nominata amministratore di condominio, deve:

  •  godere dei diritti civili;
  •  non avere condanne per reati contro la pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, fede pubblica, patrimonio, o delitto colposo per il quale la legge commina una reclusione minima di 2 anni e massima di 5 anni;
  •  non esser interdetto o inabilitato;
  •  non aver nessuna misura di prevenzione definitiva, salvo che non sia avvenuta la riabilitazione;
  •  non aver il nome annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  •  aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  •  aver frequentato il corso di formazione iniziale;
  •  svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Nel caso l'amministratore nominato dall'assemblea fosse uno dei condomini, non si rende necessaria la soddisfazione degli ultimi tre requisiti; se la nomina cadesse su una persona giuridica, i requisiti devono esser posseduti da:

  •  soci illimitatamente responsabili (soci che rispondono dei debiti della società col proprio patrimonio);
  •  amministratori della società;
  •  dipendenti incaricati di svolgere concretamente le funzioni di amministrazione dei condominii.

Infine c'è da ricordare che la nomina, da parte dell'assemblea condominiale, di un amministratore è obbligatoria soltanto se i condomini sono più di otto, e ha una durata di un anno, con rinnovo automatico.
Documentazione completa su:
- Codice Civile
- http://www.alac.torino.it/normativa/