Le agevolazioni per la prima casa | Spiegazioni

Jul 28

PUBBLICATO DA: Admin| DATA: 28/07/2015 Share on Google+

Le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa prevedono, nel caso di un acquisto non da impresa, una imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali pari a 50 euro ciascuna in misura fissa. Nel caso invece di un acquisto da una ditta di costruzione, prevedono un’imposta di registro e ipotecarie e catastali pari a 200 euro ciascuna in misura fissa con Iva al 4%.

Affinché le agevolazioni per la casa possano essere concesse, è necessario che l'acquirente dichiari, nell'atto di compravendita, di non essere proprietario di un'altra abitazione, né usufruttuario né titolare di uso o abitazione, che si trovi nello stesso Comune in cui si trova l'immobile per il quale le agevolazioni vengono richieste. Ciò vale sia in caso di proprietà esclusiva sia in caso di proprietà in comunione con il coniuge. Un altro requisito indispensabile è che l'acquirente non sia titolare di diritti di proprietà, di nuda proprietà, di abitazione, di usufrutto o di uso su un'altra casa di abitazione che sia stata comprata approfittando delle agevolazioni concesse per l'acquisto della prima casa (anche se l'acquisto è stato compito dal coniuge). Ciò vale per immobili su tutto il territorio nazionale, anche per titolarità in comunione legale o per quote. Inoltre, è indispensabile che l'immobile si trovi nel territorio del Comune in cui l'acquirente risiede: se così non fosse, è indispensabile che egli trasferisce la propria residenza entro 18 mesi al massimo.

In pratica, nel caso in cui il contribuente non possieda un immobile per la quale il bonus prima casa è già stato richiesto e fruito, può essere concessa l'agevolazione a patto che egli non possieda nello stesso Comune un'altra casa, sia in esclusiva che in comunione. Per esempio, nel caso in cui si riceva in eredità la metà della proprietà di una casa del Comune in cui si risiede, è necessario semplicemente verificare se si è già fruito, al momento dell'acquisto della quota, delle agevolazioni prima casa. Se così è, i benefici fiscali non possono essere concessi nuovamente, proprio perché si dispone già di una parte di una casa in Italia comprata grazie al bonus. Se così non è, i benefici fiscali possono essere richiesti e concessi - a patto che non siano state chieste le agevolazioni in sede di successione - proprio perché si possiede nel Comune di residenza solo una quota di abitazione comprata per successione, e non l'intera proprietà, senza avere mai fruito del bonus prima casa.

Capire quando sia possibile utilizzare le agevolazioni fiscali per la prima casa, quindi, sembra più complicato di quanto in effetti non sia: di certo possono ricorrervi tutti coloro che non ne hanno mai beneficiato prima, a patto che la residenza corrisponda al territorio in cui si trova la casa.